Art. 6.

      1. L'eventuale eccedenza delle anticipazioni rispetto ai rendiconti di cui all'articolo 5 è versata all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva assegnazione alle medesime unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze su cui erano stati originariamente stanziati i fondi.